POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Cos'è la posta elettronica certificata
La posta elettronica certificata è un servizio
di posta elettronica del tutto simile alla posta elettronica tradizionale
a cui sono state aggiunte caratteristiche di sicurezza che forniscono
agli utenti la certezza, a valore legale, dell'invio e della
consegna dei messaggi e-mail al destinatario.
Con la tradizionale posta elettronica, infatti,
non vi può essere certezza ne' dell'originalità del mittente, ne'
dell'avvenuta consegna. Infatti i protocolli di comunicazione non
prevedeono alcuna verifica che l'indirizzo email del mittente dichiarato
nella mail coincida con l'effettivo mittente.
Ossia è possibile inviare mail e fare in modo che il destinatario
veda come mittente qualsiasi indirizzo email.
Il servizio di posta elettronica certificata viene offerto da gestori
autorizzati dalle entità governative secondo il Decreto Ministeriale
2 novembre 2005 pubblicato nella G.U. del 15 Novembre 2005. I gestori
devono garantire specifici requisiti di sicurezza del sistema e
mantenimento dei dati, indispensabili per l'affidabilità del tracciamento
delle email, dell'autenticità del mittente, dell'avvenuta spedizione,
dell'avvenuta consegna, e dell'autenticità del destinatario. Le
ricevute sono dei file a firma digitale che possono essere conservati
nel proprio pc o su supporto fisso (masterizzandoli in un CD o DVD).
Inoltre il gestore ha l'obbligo di conservazione di copia di tali
file per un periodo minimo di 30 mesi, durante il quale il titolare
dell'indirizzo di posta elettronica certificata può richiederne
una copia.
Vantaggi per le Aziende
I vantaggi per le aziende derivano fondamentalmente
dai seguenti due punti:
1. La posta certificata ha valenza legale ed è opponibile a terzi
(si può dimostrare in qualunque momento di aver inviato un
determinato messaggio tramite posta elettornica certificata, semplicemente
presentando la ricevuta di avvenuta spedizione. Con un normale servizio
di posta elettronica non vi è modo diretto di dimostrare l'avvenuto
invio di una mail. La stampa della mail effettuata dal proprio client
non ha alcuna valenza in quanto può essere contraffatta con semplicità).
2. La legge stabilisce una serie di obblighi per la Pubblica Amministrazione
semplificativi per le aziende che utilizzano la Posta Certificata
(vedi sotto).
I vantaggi sono presenti nel seguente elenco:
- Riduzione della documentazione cartacea
- Gestione della corrispondenza con software
senza necessità di scansionare documenti
- Abbattimento delle spese postali per Raccomandate
- Semplificazione delle pratiche amministrative
con la Pubblica Amministrazione
- Presentazione delle pratiche e pagamenti
online (riduzione tempo speso in coda agli uffici)
- Comunicazione via mail con fornitori/clienti/altri
attori opponibili a terzi in sede legale
Una importante differenza rispetto ad una normale
raccomandata RR sta nel fatto che con la posta elettronica anche
il contenuto del messaggio stesso viene certificato
ed è opponibile a terzi (con una raccomandata RR il ricevente può
sempre dichiarare che la busta era vuota o il contenuto differente
da quanto dichiarato dal mittente) .
Art. 6 Comma 4 del DPR 11 febbraio 2005: "La ricevuta di
avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del
messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto
specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17."
Molti tra gli enti certificatori includono il messaggio stesso nella
ricevuta di avvenuta consegna.
I limiti della Posta Elettronica Certificata
In prima istanza, una casella di posta elettronica
certificata NON può ricevere comunicazioni da parte di una
casella di posta non certificata.
Inoltre, al fine di poter inviare tramite posta elettronica
una comunicazione che abbia valenza di Raccomandata con Ricevuta
di Ritorno, è necessario che sia il mittente sia il destinatario
utilizzino una casella di posta elettronica certificata.
Sono poche le aziende o i privati che in questo momento dispongono
di una casella di posta elettronica certificata: la comunicazione
con una casella di posta non certificata è asssibilabile
alla Raccomandata semplice.
Le PA invece sono obbligate a disporre di un indirizzo di posta
elettronica certificata, anche se ad oggi sono ancora molte le PA
che non si sono adeguate alla normativa. (vedi sotto)
Come si usa la casella di Posta Elettronica Certificata
La casella di Posta Elettronica Certificata
si utilizza come una normale casella di posta elettronica.
Le ricevute di avvenuta spedizione ed avvenuta consegna sono semplici
mail che si ricevono dal sistema, con degli allegati che rappresentano
il messaggio originale ed i dati di certificazione (mittente, destinatario,
data, ora).
Come attivare la Posta Elettronica Certificata
IdeaWeb offre servizi di consulenza, amministrativi e di configurazione
di caselle di Posta Elettronica Certificata. Se siete interessati
a saperne di più, o ad un preventivo per l'attivazione di una o
più caselle di Posta Elettronica Certificata, inviate una
richiesta informazioni e sarete ricontattati al più presto.
Alcune informazioni generiche sugli indirizzi di Posta Elettronica
Certificata
Per attivare una casella di posta elettronica
certificata è necessario rivolgersi ad uno degli enti autorizzati
a fornire tale servizio.
Vi è un elenco di pubblici gestori istituito per legge, disponibile
presso il sito istituzionale preposto CNIA.
Elencando alcune società tra le più note, figurano
FASTWEB, IN.TE.SA e Poste Italiane.
Valgono le seguenti regole:
1. Un dominio di posta elettronica certificata può essere
di secondo o di terzo livello
2. Tutte le caselle di posta elettronica di un dominio certificato
devono essere caselle certificate
Ne consegue che nella maggior parte dei casi non è mai possibile
convertire il proprio indirizzo di posta in un indirizzo di posta
elettronica certificata. Gli indirizzi di posta xxx@libero.it, xxx@virgilio.it,
xxx@tin.it, xxx@gmail.com non sono convertibili in posta certificata.
I vari gestori offrono una o più delle seguenti opzioni:
- attivazione di una casella su nome dominio proposto dal gestore
(l'utente sceglie solamente la parte a sinistra della chiocciola)
: es. XXX@postecert.it, oppure XXX@pec.certmail.it
- attivazione di una casella su proprio dominio certificato di secondo
livello (l'utente sceglie sia la parte a sinistra che a destra della
chiocciola: es XXX@YYYY.it, ovviamente il dominio deve essere disponibile)
- attivazione di un dominio di terzo livello certificato (l'indirizzo
risulta quindi XXX@ZZZ.YYYY.it)
Poste
Italiane ad esempio offre il servizio di posta elettronica
certificata. L'indirizzo che viene fornito è del tipo XXX@postecert.it,
dove "XXX" può essere scelto dal richiedente.
LA NORMATIVA
Raccomandata semplice e raccomandata RR (Raccomandata con Avviso
di Ricevimento)
Nel quotidiano si è abituati alle due seguenti
modalità di comunicazione formale: Raccomandata Semplice e Raccomandata
con Ricevuta di Ritorno.
In prima istanza l'equivalenza della POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA e RACCOMANDATA viene stabilito dall' art. 14 del DPR
445 del 28 dicembre 2008: "La trasmissione del documento
informatico per via telematica, con modalita' che assicurino l'avvenuta
consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta
nei casi consentiti dalla legge. "
L'art. 1 del DPR 11 febbraio 2005 infatti definisce (punto g) "Posta
Elettronica Certificata: ogni sistema di posta elettronica nel quale
è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio
e la consegna di documenti informatici" - ossia la PEC
è una modalità telematica che assicura l'avvenuta
consegna.
In seconda istanza vediamo come la normativa sulla Posta Elettronica
Certificata inquadra questi due istituti. E' necessario analizzare
più articoli e darne una interpretazione:
Art. 3 Comma 1 del DPR 11 febbraio 2005:"[...]Il documento informatico
trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se
inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario
se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato,
nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione
dal gestore."
Art. 4 Comma 6 del DPR 11 febbraio 2005: "La
validità della trasmissione e ricezione del messaggio di
posta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna,
di cui all'articolo 6."
Art. 6 Comma 1 del DPR 11 febbraio 2005: "Il
gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente
fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale
sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova
dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata."
Viene definita la fattispecie di "documento spedito dal mittente"
e di "documento consegnato al destinatario". La prova dell'avventua
spedizione è definita come "Ricevuta di accettazione", mentre la
prova dell'avvenuta consegna è definita "Ricevuta di avvenuta consegna".
Perchè sono state previste 2 differenti ricevute, una che attesta
l'invio di un messaggio, ed una che attesta l'avvenuta ricezione?
La risposta risiede nell'esigenza di tradurre in forma elettronica
i servizi di Raccomandata Semplice e Raccomandata RR, anche e soprattutto
dal momento che la legge e la PA stessa obbliga cittadini ed istituzione
all'utilizzo di entrambe le forme di comunicazione.
Laddove vi sia l'obbligo di dare comunicazione tramite Raccomandata
semplice, al mittente è richiesto di farsi carico della spedizione
di un documento e poterne provare l'avvenuta spedizione. Con la
Raccomandata semplice la prova è data dalla ricevuta rilasciata
dall'ufficio postale al momento dell'invio.
Nel caso di posta elettronica certificata, tale ricevuta è la "ricevuta
di accettazione", ossia un file che il mittente riceve non appena
inviata una mail da una casella di posta elettronica certificata.
Laddove vi sia l'obbligo di dare comunicazione tramite Raccomandata
RR, al mittente è richiesto di farsi carico della avvenuta
ricezione del documento da parte del destinatario. Per questo è
prevista la Raccomandata RR: il mittente riceve una cartolina, firmata
dal destinatario, che attesta che il destinatario ha ricevuto il
documento (l'avviso di ricevimento).
Nel caso di posta elettronica certificata, tale ricevuta è la "ricevuta
di avvenuta consegna", ossia un file generato dal gestore di posta
elettronica certificata del destinatario.
Si può schematizzare il tutto nel seguente schema:
|
RACCOMANDATA SEMPLICE |
RACCOMANDATA R/R |
Posta Ordinaria |
- Accettazione Raccomandata
|
- Accettazione Raccomandata
- Avviso di ricevimento
|
Posta Elettronica Certificata |
- File "Ricevuta di Accettazione"
|
- File "Ricevuta di Accettazione"
- File "Ricevuta di avvenuta consegna"
|
E' fondamentale la seguente considerazione.
Il rile "Ricevuta di Accettazione" viene rilasciato dal gestore
di posta elettronica certificata del MITTENTE.
Il rile "Ricevuta di Avvenuta consegna" viene rilasciato dal gestore
di posta elettronica certificata del DESTINATARIO.
Ciò significa che se il destinatario ha una casella di posta normale,
non certificata, ai fini legale un invio dalla propria casella di
posta elettronica certificata può avere solamente la valenza di
Raccomandata semplice, e non può avere la valenza di Raccomandata
Ricevuta di Ritorno.
Gli obblighi della Pubblica Amministrazione
Il codice dell'amministrazione digitale, emanato con Decreto Legislativo
del 7 marzo 2005, precisa i diritti che il cittadino e le imprese
hanno nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il codice è
entrato in vigore il 1 gennaio 2008.
Abolito obbligo documentazione cartacea
Art. 3. - Diritto all'uso delle tecnologie
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere
l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche
amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali
nei limiti di quanto previsto nel presente codice.
I privati e le imprese hanno diritto di usare le comunitecnologie
informatiche per tutti i rapporti con qualsiasi amministrazione
dello stato. la PA o i gestori di pubblico servizio non potranno
più obbligare i cittadini a recarsi agli sportelli per presentare
documenti cartacei, per firmare fisicamente domante o istanze, per
fornire chiarimenti. Per tutto questo deve essere sempre e dovunque
disponibile un canale digitale sicuro, certificato e con piena validità
giuridica che permetta di dialogare con la P.A. dal proprio computer.
Diritto accesso telematico a tutti gli atti
Art. 4. - Partecipazione al procedimento
amministrativo informatico
1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto
di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo
quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In particolare i cittadini e le imprese hanno diritto di accedere
a tutti gli atti che li riguardano e di partecipare a tutti i procedimenti
in cui sono coinvolti tramite il WEB. Tutte le amministrazioni devono
quindi organizzarsi per rendere disponibili agli interessati documenti,
atti e procedimenti, in modo sicuro e trasparente, in formato digitale.
Diritto al pagamento in forma digitale
Art. 5. - Effettuazione dei pagamenti con
modalità informatiche
1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni
centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione
dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
A decorrere dal 30 giugno 2007 i cittadini e le imprese avranno
il diritto di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche
amministrazioni centrali tramite WEB. Non sarà quindi più necessario
alcun passaggio materiale di denaro ne' tanto meno fare file in
banca o alla posta.
Diritto all'utilizzo della posta elettronica certificata
Art. 6. - Utilizzo della posta elettronica
certificata
1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica
certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni
con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente
dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al gomma 1 si applicano anche alle pubbliche
amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente
stabilito.
Diritto a trovari online tutti i moduli
Art. 57. - Moduli e formulari
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere
disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione
richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi
ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati
sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti
possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.
Entro due anni - e quindi dal primo gennaio 2008 - i cittadini
e le imprese hanno diritto a trovare nel WEB tutti i moduli ed i
formulari e tutti i documenti rilevanti per qualsiasi pratica verso
le pubbliche amministrazioni. I moduli o i formulari che non siano
stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi
procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti
moduli o formulari.
Siti delle pubbliche amministrazioni
Art. 53. - Caratteristiche dei siti
1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali
su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità,
nonche' di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle
persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed
interoperabilità. Art. 54.
Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente
i seguenti dati pubblici:
[...]
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali
attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68; f) l'elenco di tutti i bandi di gara e
di concorso;
[...]
2. Le amministrazioni che già dispongono di propri siti realizzano
quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice.
[...]
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni
contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni
contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si
fornisce comunicazione tramite il sito.
Entrata in vigore del codice
Art. 76. - Entrata in vigore del codice
1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere
dal 1° gennaio 2006.
La normativa di riferimento
L'elenco della normativa completa a cui si è
fatto riferimento.
Pagina aggiornata il 17 aprile 2010
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